Il presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale impugnando alcuni articoli della legge regionale n. 38/2018 ‘Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020’, in quanto si porrebbero in contrasto con gli art. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. In particolare, è stato impugnato l’art. 24 della norma regionale sopracitata nella parte in cui dispone che ‘Al fine di razionalizzare l’impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale’.
L’articolo in questione, – ad avviso del ricorrente -riconoscerebbe il diritto potestativo del personale a tempo indeterminato, appartenente ad enti di diritto privato (come le società a partecipazione regionale), di essere inquadrato automaticamente nei ruoli della Regione. Ciò determinerebbe – si legge nella pronuncia della Consulta – un privilegio indebito per i soggetti beneficiarie violerebbe la regola della procedura selettiva di tipo concorsuale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) che ammette eccezioni ‘rigorose e limitate’, subordinate ai requisiti di specifica necessità funzionale dell’amministrazione, ovvero per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico“; inoltre, si andrebbe a violare il principio secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle funzioni pubbliche in condizioni di eguaglianza (artt. 3 e 51 Cost.).
’Repetita iuvant’, le cose ripetute aiutano e,a tal proposito, voglio ricordare a chi ha memoria corta che, nel passato, abbiamo più volte ribaditoche ilconcorso riservato può essere giustificato solo quando vi siano valide ragioni di interesse pubblico, oppure esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell’amministrazione. Nella sentenza della Corte Costituzionalen.5/2020,sono tre le parti dichiarate incostituzionali dalla Consulta: in primo luogo, si afferma il divieto di transito nei ruoli regionali di dipendenti di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni e, in secondo luogo,si dispone il divieto di proroga di graduatorie inerenti a procedure di selezioni regionali e di proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) presso enti e strutture dell’amministrazione regionale.
Gianni Leggieri
Consigliere Regionale M5S